NORME NEGATIVE: NESSUNA!
NORME INUTILI:
Il dissenso del singolo (Articoli 1132, 1133 e 1134 del Cc)Praticamente immutate le norme riguardanti la prima il c.d. “dissenso” del singolo partecipante rispetto alle liti deliberate dall’assemblea, la seconda il reclamo all’assemblea contro i provvedimenti assunti dall’amministratore, e l’ultima il rimborso delle spese fatte autonomamente dal condomino, fatta eccezione per l’estensione di tale ultimo caso anche all’ipotesi, ben più ampia, di ogni attività di “gestione” delle parti comuni (effettuata dal predetto singolo senza autorizzazione dell’amministratore o dell’assemblea) e sempre con riferimento ad un’eventuale richiesta di rimborso.
NORME A MIO AVVISO MIGLIORATIVE
- La disciplina sull’assemblea (Articoli 1135 e 1136 del Cc)
Quale momento clou della normativa condominiale, la regolamentazione dell’assemblea è stata limitatamente interessata dalla riforma che ha circoscritto il suo intervento ad una sorta di maquillage delle regole ad essa applicabili.
Le attribuzioni ed il funzionamento di tale “organo” rimangono sostanzialmente gli stessi, con qualche intervento che si è contenuto nella sola finalità di un marginale miglioramento.
Andando per punti, relativamente all’assemblea, si è previsto:
- l’obbligato della costituzione di un “fondo” non solo per i lavori di manutenzione straordinaria (come secondo la precedente versione della norma) ma anche per le innovazioni, di importo corrispondente alle opere da eseguire;
- la possibilità di autorizzare l’amministratore a partecipare e collaborare a progetti, programmi e iniziative territoriali promossi dalle istituzioni locali o da soggetti privati qualificati, anche mediante opere di risanamento di parti comuni degli immobili nonché di demolizione, ricostruzione e messa in sicurezza statica, al fine di favorire il recupero del patrimonio edilizio esistente, la vivibilità urbana, la sicurezza e la sostenibilità ambientale della zona in cui il condominio è ubicato;
- l’abbassamento del quorum costitutivo dell’assemblea di prima convocazione da due terzi dei partecipanti alla maggioranza dei medesimi (nel caso del computo delle c.d. “teste”, e fermo restando il quorum di due terzi dei millesimi per quanto riguarda il valore, sempre limitatamente a detta prima convocazione);
- l’introduzione di un quorum costitutivo anche per l’assemblea di seconda convocazione, con la ripetizione dello stesso limite numerico (1/3 valore e 1/3 teste) già previsto dalla precedente versione dell’articolo 1136 c.c. per la deliberazione (cioè, per il quorum deliberativo) di tale successiva eventuale riunione. L’intervento legislativo appare piuttosto discutibile se si considera il fatto che detta modifica impedisce tout court all’assemblea di seconda convocazione di aprirsi ed anche solo di procedere ad una semplice discussione, magari in attesa che qualche altro condomino, giungendo in ritardo, si renda comunque presente, consentendo il raggiungimento del numero minimo richiesto per decidere. Meglio sarebbe stato, come da molte parti suggerito, eliminare del tutto l’ipotesi di prima convocazione, nella pratica sostanzialmente inesistente e foriera di inutili complicazioni;
- l’inclusione nelle ipotesi che richiedono la maggioranza qualificata del comma 2 dell’articolo 1136 c.c. (maggioranza degli intervenuti e metà del valore dell’edificio) delle decisioni inerenti alle azioni di tutela delle destinazioni d’uso (articolo 1117 quater c.c.), delle deliberazioni riguardanti sia le fattispecie di innovazioni introdotte dal “nuovo” comma 2 dell’articolo 1120 (opere per la sicurezza e la salubrità, per l’abbattimento delle barriere architettoniche, per il contenimento del consumo energetico e quant’altro), sia l’installazione degli impianti di videosorveglianza sulle parti comuni (articolo 1122 ter c.c.), sia l’autorizzazione all’amministratore a partecipare ai predetti progetti, programmi o iniziative territoriali (di cui al comma 3 dell’articolo 1135 c.c.);
- l’estensione della prescrizione della maggioranza qualificata (due terzi del valore e maggioranza dei partecipanti) già prevista per le innovazioni ordinarie, all’ipotesi della deliberazione che prescrive le “adeguate modalità alternative di esecuzione” o le “cautele” ai sensi dell’articolo 1122 bis c.c. con riferimento ai c.d. “impianti non centralizzati”.
Leggero restyling per l’articolo 1137 c.c. recante la disciplina dell’impugnazione davanti all’Autorità Giudiziaria delle decisioni assembleari da parte del singolo condomino che ne assume l’invalidità.
Oltre al dissenziente ed all’assente, la riforma estende tale facoltà di contestazione anche al condomino che, presente alla riunione, si è semplicemente “astenuto” (omettendo di esprimere sia un voto favorevole, sia contrario), precisando che, per quest’ultimo soggetto, il termine decadenziale (sempre di trenta giorni) decorre, ovviamente, dal momento della riunione.
In merito a tale aspetto, un’ulteriore integrazione alla normativa già vigente è contenuta nell’ultimo comma del nuovo testo ove viene precisato che “l'istanza per ottenere la sospensione proposta prima dell'inizio della causa di merito non sospende né interrompe il termine per la proposizione dell'impugnazione della deliberazione” e che per detta richiesta di “sospensione” si applicano le norme relativi ai procedimenti cautelari (libro IV, titolo I, capo III, sezione I, codice di procedura civile), con implicito riferimento alla giurisprudenza che da tempo ne aveva affermato un’identica natura.
L’amministratore potrà procedere con l’ingiunzione di pagamento a un condomino che non paga le spese di condominio senza chiedere una preventiva autorizzazione dell’assemblea. Se il ritardo nel pagamento è superiore a 6 mesi, l’amministratore dovrà sospendere il debitore dalla fruizione dei servizi comuni.
4.Le parti comuni
Sono state leggermente modificate alcune norme sulle parti comuni del condominio, che includeranno ad esempio anche i sottotetti utilizzati in comune. Una serie di altri cambiamenti normativi molto tecnici, ad esempio su quello che è necessario fare per modificare la destinazione d’uso degli spazi, sono elencate qui.
Sono state leggermente modificate alcune norme sulle parti comuni del condominio, che includeranno ad esempio anche i sottotetti utilizzati in comune. Una serie di altri cambiamenti normativi molto tecnici, ad esempio su quello che è necessario fare per modificare la destinazione d’uso degli spazi, sono elencate qui.
Le nuove regole sulla possibilità di cambiare la destinazione d’uso degli spazi comuni sono particolarmente importanti perché sembrano permettere di vendere parti non più ritenute utili (con la maggioranza dei quattro quinti), cosa che in precedenza era impossibile. Gli esperti dicono che bisognerà aspettare però di capire come le norme saranno interpretate e applicate in concreto.
5.Il riscaldamento
È uno degli aspetti della convivenza che crea più controversie. Secondo le nuove norme ci si potrà staccare dal riscaldamento centralizzato senza chiedere l’approvazione dell’assemblea, ma solo in caso di oggettivi problemi tecnici dell’impianto comune che non siano stati risolti dal condominio nell’arco di un’intera stagione di riscaldamento. Il distacco non è comunque consentito se può causare problemi o maggiori spese agli altri condomini.
È uno degli aspetti della convivenza che crea più controversie. Secondo le nuove norme ci si potrà staccare dal riscaldamento centralizzato senza chiedere l’approvazione dell’assemblea, ma solo in caso di oggettivi problemi tecnici dell’impianto comune che non siano stati risolti dal condominio nell’arco di un’intera stagione di riscaldamento. Il distacco non è comunque consentito se può causare problemi o maggiori spese agli altri condomini.
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